Con la Legge di Bilancio 2026, viene introdotta una modifica fondamentale per i genitori lavoratori dipendenti: il congedo parentale sarà ora fruibile fino al compimento dei 14 anni di età del bambino. Questa novità riguarda sia le madri che i padri, consentendo una maggiore flessibilità nella gestione dei periodi di astensione dal lavoro, che potrà essere utilizzata in momenti diversi a seconda delle esigenze familiari.
Come richiedere il congedo parentale
Per ottenere il congedo parentale e l’indennità ad esso associata, i genitori dovranno presentare una domanda in modalità telematica. Il processo avverrà attraverso il portale INPS, nella sezione dedicata alle prestazioni per la maternità e paternità. È importante seguire correttamente la procedura per evitare ritardi o problematiche nel ricevimento dei benefici.
Congedo parentale per madri e padri: le differenze
La modalità di fruizione del congedo parentale varia a seconda del genitore:
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Per le madri, il congedo parentale potrà essere richiesto dopo il termine del congedo di maternità.
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Per i padri, il congedo potrà essere usufruito a partire dalla nascita del figlio.
In ogni caso, i genitori potranno richiedere l’indennità entro il compimento dei 14 anni di vita del bambino, come previsto dalla nuova normativa.
Congedo parentale per genitori adottivi e affidatari
La modifica riguarda anche i genitori adottivi o affidatari, che potranno usufruire del congedo parentale entro i 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia. È importante sottolineare che questa estensione si applica solo nei casi in cui il bambino non abbia ancora compiuto la maggiore età.
Esclusioni per i lavoratori della Gestione Separata INPS e autonomi
Non tutti i lavoratori potranno beneficiare dell’ulteriore estensione del congedo parentale. Per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, infatti, il limite per la fruizione del congedo resta fissato a 12 anni di vita del figlio. Inoltre, i lavoratori autonomi rimangono esclusi dall’ampliamento del periodo di astensione, potendo fruire del congedo parentale solo entro il primo anno di vita del bambino o entro l’anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.