Saluti romani, 29 prosciolti a Roma

Il giudice: assente il pericolo concreto di emulazione

“Non vi è dubbio che ‘la chiamata del presente’ e il ‘saluto romano’, siano inquadrabili nell’alveo dell’art. 5 della Legge Scelba; si tratta certamente di un rituale immediatamente e notoriamente idoneo ad evocare la ‘liturgia’ delle adunanze fasciste e il regime conseguentemente instaurato. Tuttavia, come precisato dalla Suprema Corte, non basta per ritenere sempre e comunque configurato il reato, poiché è necessario appurare, in concreto, la sussistenza di elementi di fatto idonei a dare concretezza al pericolo di ‘emulazione’ insito nel reato”.

È quanto si legge nelle motivazioni con cui il gup di Roma, lo scorso 20 febbraio, ha prosciolto 29 persone coinvolte nell’indagine sui saluti romani durante la commemorazione di Acca Larentia nel gennaio 2024.

Nessun rischio concreto di ricostituzione

Per il giudice, nel caso specifico, il pericolo di una possibile ricostituzione del partito fascista risulta, in concreto, “insussistente”. Le motivazioni sottolineano infatti come, dall’analisi degli elementi raccolti, non emerga che la riunione abbia avuto l’obiettivo di diffondere contenuti riconducibili a odio razziale, discriminazione etnica o propaganda suprematista.

Una valutazione che si inserisce nel solco interpretativo già tracciato dalla giurisprudenza, secondo cui la semplice riproduzione di simboli o rituali riconducibili al fascismo non è sufficiente, da sola, a configurare il reato senza una verifica concreta del contesto e delle finalità.

Esclusa anche la violazione della Legge Mancino

Concludendo, il giudice evidenzia che, nell’ambito della “cerimonia” oggetto del procedimento, “non vi sia stata alcuna affermazione di contenuti discriminatori o tali da ledere la dignità umana; nè risulta che sia stato utilizzato il simbolo dell’associazione Casapound nei manifesti relativi alla commemorazione o nel corso della riunione stessa. Il contesto complessivo esaminato, dunque, non consente di trarre elementi per ritenere nella specie sussistente il reato ipotizzato all’art. 2 della Legge Mancino”.

Un passaggio chiave che ha portato quindi all’esclusione anche della violazione della normativa contro i fenomeni di discriminazione e propaganda d’odio, chiudendo il caso con il proscioglimento degli indagati.

Redazione

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